LA BANCA D'ITALIA Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati; Visto l'art. 45 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 (di seguito regolamento) emanato ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante, tra l'altro, i coefficienti minimi di patrimonio, di liquidita' e di concentrazione; Considerato che in sede internazionale non si e' ancora pervenuti alla definizione di un univoco sistema di misurazione della rischiosita' e relativa copertura patrimoniale per operatori bancari e non bancari nell'attivita' di intermediazione mobiliare; Vista la lettera n. BOR/RM/92009298 del 29 dicembre 1992 con la quale la Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha comunicato la propria intesa ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Dispone: A decorrere dal 1 gennaio 1993 la formulazione dell'art. 45 del regolamento e' sostituita dalla seguente: "1. Fino al 31 dicembre 1993 gli enti creditizi, per le attivita' di intermediazione mobiliare cui sono autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 1 della legge, possono mantenere il sistema di copertura patrimoniale in atto vigente.". Roma, 30 dicembre 1992 Il direttore generale: DINI